Ogni Vescovo diocesano, a norma del can. 1419 § 1 del Codice di Diritto Canonico, è Giudice di prima istanza ed è tenuto a costituire un Tribunale nell’ambito della sua Diocesi. Questi può esercitare la sua potestà giudiziaria per il tramite di un Vicario Giudiziale (can. 1420 § 1), che giudica le cause del Tribunale con potestà ordinaria.
Sempre su nomina vescovile altresì appartengono all’organico del Tribunale il Promotore di Giustizia (can. 1430) e il Difensore del Vincolo (can. 1432), entrambi con funzioni di tutela dell’interesse pubblico.
Nell’espletare le proprie funzioni, il Tribunale Diocesano Aprutino è retto dalle norme del Codice di Diritto Canonico. La competenza del Vescovo diocesano e del Tribunale da lui costituito si estende a tutte le cause contenziose e penali, eccetto quelle escluse espressamente dal diritto, come le cause per la nullità matrimoniale, per le quali è competente il Tribunale Ecclesiastico Regionale Abruzzese-Molisano con sede in Chieti.